La Corte di Cassazione
| TEMATICA | DESCRIZIONE SENTENZA |
| ASSUNZIONI |
L'assunzione
temporanea di personale straordinario da parte degli enti locali non può
convertirsi in rapporto a tempo indeterminato, essendo necessario per
quest'ultimo il concorso o una prova pubblica selettiva. È comunque
valido, ha affermato la Suprema Corte secondo un orientamento ormai
consolidato (sentenza 13528 del 16 settembre 2002), il contratto di
lavoro per il periodo di tempo in cui di fatto si è svolto. Resta esclusa, pertanto, l'applicabilità della disciplina privatistica alle assunzioni in esame. |
| COMANDO O DISTACCO |
Il "comando" o "distacco" di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussiste l'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, la temporaneità del distacco (intesa non come brevità, ma come " non definitività")e le permanenza, in capo al datore di lavoro distaccante, sia del potere direttivo (eventualmente delegabile al distaccatario), sia del potere di determinare la cessazione del distacco; ai fini della legittimità del distacco non vi è, invece, necessità né di una previsione contrattuale che lo autorizzi, né dell'assenso preventivo del lavoratore interessato, che esegue la sua prestazione altrove in osservanza del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 c.c. (Cass. 7/11/00, n. 14458, pres. Amirante) |
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L'invio di propri dipendenti, fin dall'assunzione a tempo indeterminato, da parte di una cooperativa configura un comando o distacco lecito e non contravviene al divieto di interposizione posto dall'art. 1, l. n. 1369/60, se in capo al distaccante esiste e persiste un interesse di natura anche non economica, ma solidaristica (fattispecie relativa al distacco di tre dipendenti a favore del patronato ACLI da parte di una cooperativa promossa dalla sezione provinciale delle ACLI) (Cass. 17/1/00, n. 594, pres. Santojanni, est. Guglielmucci) |
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| CONCORSI |
Le controversie in materia di concorsi interni per pubblici impiegati devono essere decise dal giudice ordinario – Si tratta di atti di gestione del rapporto di lavoro (sezioni Unite Civili n. 15602 del 10/12/01) |
| CONTRIBUTI ASSICURATIVI | Assoggettabilità a contribuzione |
| DANNO BIOLOGICO | Il danno biologico è il danno alla salute immanente alla lesione dell'integrità bio-psichica della persona e si distingue da ogni altro danno di natura patrimoniale e dal danno morale conseguente a reato, ed è comprensivo anche del danno alla vita di relazione (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio) |
| Risarcimento del danno alla salute per malattia derivante da sovraccarico di lavoro (n.1307 del 5/2/2000) | |
| E' opinione unanimamente condivisa che il danno biologico è rappresentato dalle lesioni all'integrità psicofisica, ossia alla salute della persona in sé e per sé considerata, in quanto ricadente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, sicché rilevano in termini di detto danno menomazioni, deturpazioni, impotenza sessuale, malattie nervose, insonnia, malattie mentali e ogni altro genere di lesioni dell'integrità corporale e mentale della persona. Risulta incontestato che il danno biologico vada risarcito quale danno rilevante in sé, distinto rispetto ai danni morali sia rispetto alle conseguenze negative di carattere patrimoniale che da esso possono scaturire (Cass. 23/2/99, n. 2037, pres. Grieco) | |
| Il contenuto dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni, ma comporta, per il datore di lavoro, il divieto di porre in essere, nell'ambito aziendale, qualsivoglia comportamento lesivo del diritto all'integrità psico-fisica del lavoratore (Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, pres. Grieco) | |
| La responsabilità del datore di lavoro - che è tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilità del danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerato (danno che può consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecantesi nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa (Cass. 5/2/00 n. 1307, pres. Sommella) | |
| Poiché la violazione dell'art. 2087 c.c. implica una responsabilità contrattuale, e non extracontrattuale, il regime probatorio applicabile è quello previsto dall'art. 1218 c.c., e non quello dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare sia la lesione dell'integrità psicofisica, sia il nesso di causalità fra tale evento e il comportamento datoriali (Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, pres. Grieco, est. Stile) | |
| L'autore dell'azione o dell'omissione è sollevato interamente da ogni responsabilità dell'evento solo nel caso in cui le condizioni ambientali o i fattori naturali si dimostrino sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dall'apporto del comportamento umano (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio) | |
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La completa responsabilità dell'agente va riconosciuta per tutte le conseguenze che derivano secondo normalità dall'evento, senza che possa attuarsi una riduzione di responsabilità proporzionale alla minore gravità della colpa, potendo essere comparato il grado di incidenza solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli e non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. sez. lav. 5 novembre 1999 n. 12339, pres. Delli Priscoli, est. Mercurio) |
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| Il lavoratore (nella specie dirigente) che, a seguito di demansionamento e forzata inattività, subisca uno stress psico-fisico con conseguente infarto, ha diritto al risarcimento del danno biologico, nell'intera misura quantificata; né, a circoscrivere la responsabilità datoriale, rileva l'esistenza di una concausa naturale antecedente, in quanto una comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (Cass. 5/11/99 n. 12339, pres. Priscoli) | |
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Sussiste la competenza del Giudice del lavoro nel giudizio promosso nei confronti del responsabile del personale per danni conseguenti al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione, del danno all'immagine e al risarcimento dei danni morali conseguenti al demansionamento, alla richiesta di dimissioni, minacciando anche una denuncia per furto e per aver divulgato in azienda il contenuto delle contestazioni disciplinari e le motivazioni del licenziamento, con comportamento integrante ingiuria e diffamazione (Cass. sez. lav. 8 settembre 1999 n. 9539, pres. D'Angelo, est. D'Agostino) |
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Danno alla salute da condizione lavorativa stressante: Per Responsabilità oggettiva (Cass. 3 aprile 1999 n. 3234) si intende la responsabilità del datore di lavoro che va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Dato però il carattere contrattuale di tale responsabilità (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11120), ai fini del suo accertamento incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare esclusivamente l’esistenza di tale danno, la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che il danno lamentato dal dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886; Cass. 7 novembre 2000 n. 14469, Cass. 3 settembre 1997 n. 8422; Cass. 17 luglio 1995 n. 7768). Il nesso causale rilevante ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata Non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, sicchè l’imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto alle condizioni di lavoro (Cass. 17 febbraio 1999 n. 1331); occorre una condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un’attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (Cass. 17 novembre 1993 n. 11351). Pertanto anche una condizione lavorativa stressante (nella specie per sottorganico) può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro (Cass. 1 settembre 1997 n. 8267).(Estratto da Cass. Sez. Lavoro n.5/2002) |
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| DEMANSIONAMENTO |
Il demansionamento costituisce lesione della dignita’ del lavoratore (n. 14443 del 6/11/2000). |
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Si può derogare al divieto, posto dall’art. 2103 cod. civ., di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, solo quando fra il dipendente e il datore di lavoro intervenga un patto di demansionamento. ( n.16106 del 21 dicembre 2001) |
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| Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art 2103 c.c., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c. (nel caso di specie la sentenza impugnata - cassata dalla S.C.- aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile) (Cass. 18/10/99, n. 11727) | |
| Il demansionamento professionale dà luogo ad un pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, violando non solo lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma costituendo anche offesa alla dignità professionale del prestatore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi di lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio che ne deriva incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa (Cass. 18/10/99, n. 11727). L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore possa dar luogo a risarcimento solo ove venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. sentenze 11/8/98, n. 7905; 4/2/97, n. 1026 e 13/8/91, n. 8835).Va invece dimostrato il concreto pregiudizio qualora si adduca addizionalmente una lesione della professionalità in senso obiettivo, sciolta da ogni riferimento alla dignità del lavoratore ed intesa nel senso di perdita di occasioni concrete di progressione lavorativa (Cass. 6/11/00, n. 14443, pres. Trezza) | |
| E' infondata la pretesa di utilizzare - pur in caso di lavoro part-time - quale dato di partenza a fini del risarcimento del danno da demansionamento, l'integrale retribuzione mensile. Non esistendo criteri normativi per una liquidazione del danno da demansionamento (cosicché il giudizio del Tribunale si mantiene nell'ambito di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insuscettibile di controllo in sede di legittimità) e poiché la dequalificazione può assumere vari livelli di incidenza tali da giustificare così differenti risarcimenti, è corretto l'utilizzo della retribuzione mensile quale mero parametro per una liquidazione equitativa ( in concreto inferiore alla retribuzione globale), anche perché la retribuzione non rappresenta soltanto il corrispettivo della capacità professionale (Cass. 20/1/01, n. 835, pres. Prestipino, est. Spanò) | |
| Il comportamento del datore di lavoro che lascia un lavoratore in condizioni di inattività per lunghissimo tempo non solo viola la norma di cui all’art. 2103 c.c., ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.(Cassazione, sez. lavoro, 2 gennaio 2002, n. 10- Pres. Mercurio – Rel. Coletti - P.M Finocchi Ghersi (conf.) – ric. Pena) | |
| DISCIPLINARE | Addebiti di incapacita’ pubblicamente mossi da un dipendente alla dirigenza aziendale per avere causato una situazione di crisi(n. 14671 del 13/11/2000) |
| DIVISA, indossare la | Il lavoratore entrando nello stabilimento si sottopone al potere direttivo dell’imprenditore ed è da tale momento che inizia la prestazione lavorativa. Se l’imprenditore ha prescritto l’uso del camice, il tempo per indossarlo rientra nell’orario di lavoro poiché l’obbligo di indossare una divisa imposta dall’imprenditore rappresenta manifestazione di soggezione al potere imprenditoriale (Cass.14/4/98 n. 3763, pres. Mileo, est. D’Angelo) |
| FERIE |
Il potere
discrezionale del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie non è
del tutto arbitrario e privo di vincoli ma deve tener conto anche degli
interessi del prestatore di lavoro. Tra l'altro il datore di lavoro deve
preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il
godimento delle ferie (art. 2109, 3° comma, c.c.) e rispettare il
principio per cui le ferie debbono essere godute entro l'anno di lavoro
e non successivamente (ex art. 2109, 2° comma, c.c. e Corte Cost,
19/12/90, n. 543). Pertanto una volta trascorso l'anno di competenza, il
datore di lavoro non può più imporre al lavoratore di godere
effettivamente delle ferie e tanto meno può stabilire il periodo nel
quale goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno, mediante
corresponsione della cosiddetta indennità sostitutiva (Cass. 24/10/00,
n. 13980, pres. Trezza, est. Giannantonio) |
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Ancorché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo
feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.)
oltre che da norma codicistica (art.2099 c.c.), poiché queste fonti
legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui
criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve
essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di
questa, al patto individuale - ad essa competendo l'individuazione, fra
quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a
formarla. Pertanto la facoltà di fissare la retribuzione per il periodo
feriale, riconosciuta alla contrattazione collettiva trova un limite,
sindacabile dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3
Cost., nella necessità che il livello di tale retribuzione sia adeguato
ad assicurare l'indifferenza del lavoratore circa l'effettiva fruizione
delle ferie stesse (Cass. 20/11/00, n. 14955, pres. Prestipino) |
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Nel caso di
richiesta del lavoratore di risarcimento del danno per mancato godimento
delle ferie, in base ai principi generali dell'onere probatorio, spetta
al datore fornire la prova dell'avvenuto godimento delle ferie da parte
del lavoratore (Cass. 24/10/00, n. 13980, pres. Trezza. In senso
conforme, v. Cass. 5/10/00 n. 13258, pres. Genghini) |
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| Il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale - non goduto per fatto imputabile al datore di lavoro nell'anno di riferimento - trova il suo fondamento nell'art. 2058 c.c. - dettato per la responsabilità aquiliana ma che in materia risarcitoria ha valore di principio generale - aggiungendosi che in materia di diritti attinenti alla integrità psico-fisica, e più in generale agli interessi esistenziali del lavoratore il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale. Ne consegue il diritto del lavoratore, innanzi tutto, al risarcimento in forma specifica, ovvero all'effettivo godimento delle ferie anche trascorso il periodo di riferimento, che può tramutarsi in diritto al risarcimento per equivalente (sottoforma di indennità sostitutiva di natura risarcitoria) come disposto dal secondo comma della norma in esame, solo se il datore di lavoro prova essere eccessivamente onerosa, attese le difficoltà nell'ambito aziendale, la effettiva fruizione recuperatoria delle ferie non tempestivamente godute (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, est. Guglielmucci) | |
| Ai sensi dell'art. 2109 c.c. – come rivisto dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, secondo le precisazioni di cui alla successiva sentenza n. 297/90 della medesima Corte – la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui non sia tale da pregiudicarne la funzione, che è quella di consentire il recupero delle energie psico – fisiche attraverso il riposo e la ricreazione; conseguentemente la clausola contrattuale che consente la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero, ponendo una limitazione non consentita, è nulla per contrasto con norma imperativa (Cass. 22/3/96 n. 2515, pres. Micali, est. Sciarelli) | |
| INFORTUNIO IN ITINERE |
L’infortunio in itinere è da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria in quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto "in occasione di lavoro". Tale infortunio può ritenersi indennizzabile allorquando l’attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche l’attività di spostamento su strada tra abitazione e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria per le particolari modalità e caratteristiche della prestazione lavorativa. In questo caso il generico rischio della strada, al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa, può diventare rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l’infortunio su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria connessione con gli obblighi lavorativi (Cass. 21/4/99 n. 3970, pres. Sommessa, est. Mercurio) |
| Allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro (o di farne ritorno alla propria abitazione), particolarmente ove la strada pubblica conduce esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico o strumentale tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e quello di lavoro e viceversa ) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere (nel caso di specie l'indennizzabilità è stata fatta conseguire all'accertamento della necessità dell'uso del mezzo privato, dovuto non ad una scelta arbitraria della lavoratrice ma all'inutilizzabilità del mezzo pubblico in ragione della inadeguatezza del servizio in relazione anche ai variabili orari dell'infortunata, capo d'ufficio di un'agenzia assicurativa, alla misura di 45 minuti con il ricorso all'autobus - contro i 5-7 minuti con l'impiego della bicicletta - nonché alla ragionevole esigenza di risparmiare tempo per raggiungere l'abitazione ed ivi accudire ai suoi impegni familiari (vincolanti giuridicamente) verso il marito, i due figli e la madre ottantenne invalida) (Cass. 14/11/00, n. 14715, pres. Ianniruberto) | |
| In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (nel caso il luogo di lavoro distava 800 metri dall' abitazione ed era quindi agevolmente raggiungibile anche a piedi, considerata anche la buona stagione e la giovane età dell'infortunata) (Cass. 13/11/00, n. 14681, pres. Ianniruberto) | |
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Ai sensi dell'art. 2 T.U. 30/6/65 n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare ala propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purchè la distanza tra tali luoghi sia ragionevole (nella fattispecie, alla stregua di tali principi, la Corte Suprema ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo di residenza, avrebbe costituito rischio elettivo) (Cass. 18/4/00 n. 5063, pres. Trezza) |
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| L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza maggiormente rispettosa dei canoni della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dell'infortunato (art. 38 Cost.) - comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo dell'abitazione a quello del lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale" ( Cass. 8/11/00, n. 14508, pres. Ianniruberto) | |
| INFORTUNIO SUL LAVORO | L’impiegata addetta al computer che cade dalla sedia a rotelle spostandosi per raggiungere un armadio puo’ ottenere l’indennita’ per infortunio sul lavoro – (n.3363 dell’8/3/2001 ) |
| ANCHE IL VIGILE URBANO “VIABILISTA” HA DIRITTO ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA INAIL CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Quando subisce lesioni nell’esercizio dei suoi compiti (Cassazione Sezione Lavoro n. 16364 del 20 novembre 2002, Pres. Ciciretti, Est. De Matteis). | |
| La morte del lavoratore per cardiopatia causata anche dalle condizioni di lavoro puo’ configurare infortunio ( n. 13741 del 16/11/2000) | |
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Se Un Dipendente commette un fatto illecito collegato alla prestazione lavorativa, l'imprenditore ne risponde – Anche se il lavoratore abbia operato contro la sua volontà (n.89 del 7 gennaio 2002) |
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L’INDENNIZZO INAIL DEVE ESSERE CORRISPOSTO PER GLI INFORTUNI DETERMINATI DA CADUTE DURANTE SPOSTAMENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO – La casistica della Suprema Corte |
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| In ipotesi di infortunio sul lavoro, stante la natura contrattuale della responsabilità ex art.2087 c.c., spetta al datore di lavoro fornire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore (Cass. 4 luglio 2000 n. 8944, pres. Santojanni, est. D'Angelo) | |
| LICENZIAMENTO | Il licenziamento di un autista divenuto inidoneo alle mansioni deve essere dichiarato illegittimo, se l’azienda non prova l’impossibilita’ di utilizzarlo altrimenti – in compiti compatibili con la sua salute (cassazione sezione lavoro n. 15433 del 4 novembre 2002, pres. trezza, rel. filadoro). |
| MANSIONI SUPERIORI | Mansioni superiori e promozione automatica (n.7018 del 27/5/2000) |
| MATERNITA’ | La lavoratrice madre in aspettativa sindacale o politica ha diritto all’indennità di maternità anche nel periodo di astensione facoltativa (n. 3112 del 3 marzo 2001) |
| MOBBING | Il lavoratore che sia vittima di comportamenti "persecutori" da parte del datore di lavoro ha diritto al risarcimento del cosiddetto "danno biologico" (ad es. disturbi al sistema nervoso), ma deve dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e il pregiudizio alla propria salute (Cass. 2/5/00, n. 5491) |
| MOLESTIE SESSUALI | L'onere di provare la ricorrenza di molestie sessuali da parte del superiore gerarchico grava sulla lavoratrice che si assume molestata; qualora la prova sia raggiunta, alla lavoratrice spetta il risarcimento del danno biologico, se verificatosi, ex art. 2087 c.c.; qualora la prova non sia stata fornita e la lavoratrice abbia accusato la società datrice di lavoro, con espressioni idonee a lederne il prestigio, di non averla tutelata, sussiste un giustificato motivo di licenziamento, per essere venuto meno il rapporto fiduciario intercorrente tra le parti (Cass. 8/1/00, n. 143, pres. Trezza, est. Prestipino) |
| PART-TIME | Incidenza sugli “scatti” maturati nel tempo pieno (n.13093 del 24/11/1999) |
| RAPPORTO DI LAVORO, prescrizione | In difetto di
prova della stabilità del rapporto di lavoro, che non può ritenersi
attestata dalla sola natura di ente pubblico del datore di lavoro, la
prescrizione estintiva quinquennale dei crediti periodici annuali o ad
intervallo più breve decorre solo dallo scioglimento del rapporto
(Cass. 29/1/01, n. 38/SU, pres. Vela, est. Roselli) |
| RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO | Ordine pubblico (n. 233 del 19-11-1999 e 11-1/2000) |
| SANZIONE DISCIPLINARE | La
documentazione alla quale il lavoratore soggetto a procedimento
disciplinare ha diritto di accedere per poter approntare un'adeguata
difesa, in relazione alla contestazione disciplinare mossagli, è
esclusivamente quella avente diretta e precisa connessione con gli
addebiti oggetto della contestazione, e non altra e diversa
documentazione che pure, a giudizio dello stesso lavoratore, potrebbe
risultargli utile consultare (Cass. 27/10/00, n. 14225, pres. e est.
Mercurio) |
| E' legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della scadenza del termine di 5 giorni, previsto dall'art. 7 c. 5 S.L., qualora il lavoratore abbia già fornito le proprie giustificazioni, senza riserva di ulteriori integrazioni (Cass. 28/3/96 n. 2791, pres. Lanni, est. Trezza) | |
| Il principio dell'immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli addebiti sia l'irrogazione della sanzione e trova il suo fondamento nell'art. 7 (comma 3 e 4) Statuto dei lavoratori, che riconosce al lavoratore incolpato il diritto alla difesa: che deve essere garantito nella sua effettività, soprattutto nel senso di una contestazione ad immediato ridosso dei fatti contestati, si da poter consentire al lavoratore l'allestimento del materiale difensivo (documentazione, testimonianze etc.) per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro, tutto ciò senza considerare il giusto "affidamento" del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto "incriminabile" possa non aver rivestito una connotazione "disciplinare", dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore di lavoro, un obbligo, bensì una facoltà. In giurisprudenza l'applicazione del cennato principio è stata "temperata" nel senso che l'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere intesa in una accezione "relativa" essendo compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore (ex plurimis, Cass. n. 11095/97). Non può tuttavia rientrare in questa "elasticità" la contestazione, nella specie, a distanza di 8, 20 e 43 mesi rispetto ai fatti addebitati (ammanchi di cassa), né costituisce giustificazione del ritardo - incidente a danno della posizione del lavoratore - l'asserita e indimostrata complessità delle verifiche nonché la disorganizzazione amministrativa nella conduzione aziendale (Cass. 8/1/01, n. 150, pres. Trezza, est. Balletti) | |
| Il diritto del lavoratore di ottenere il risarcimento del danno causatogli da un’illegittima sospensione disciplinare si prescrive in dieci anni - Perché si fonda sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro - L’illegittima sospensione del lavoratore dall’attività lavorativa, decisa dal datore di lavoro in scorretto esercizio dei propri poteri disciplinari, come anche l’illegittimo licenziamento, è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale. Conseguentemente il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all’ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale (Cassazione Sezione Lavoro n. 17209 del 4 dicembre 2002, Pres. Trezza, Rel. D’Agostino) | |
| E' illegittima la sanzione disciplinare irrogata senza una previa contestazione dell'addebito avente il carattere della specificità, ossia contenente l'esposizione chiara e puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità (Cass. 28/3/96 n. 2791, pres. Lanni, est. Trezza In senso conforme,. Cass. 27/5/95 n. 5967, pres. Taddeucci, est. Roselli) | |
| TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE | Ai fini dell' identificazione della fattispecie di trasferimento regolamentata dall'art. 13 Stat. Lav., occorre che vi siano un mutamento definitivo - e non già temporaneo - del luogo di adempimento della prestazione lavorativa dedotta nel rapporto e due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione. Ricade sul datore di lavoro, al fine di comprovare la legittimità del trasferimento, l'onere di dimostrare che i luoghi di provenienza e destinazione costituiscono unità produttiva (Cass. 14/6/99 n. 5892, pres. Ianniruberto) |
| TRASFERTE | Al lavoratore che sia inviato in missione in località diversa da quella in cui si trova l'abituale sede di lavoro spetta l'indennità di trasferta anche nel caso in cui detta località coincida con la sua residenza anagrafica, peraltro molto distante dal luogo di abitazione abituale effettiva (Cass. 8/4/00, n. 4482, pres. Santojanni, est. Sciarelli) |
| VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO | Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità – che esclude la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi dell’art. 5, u.c., L. 11/11/83 n. 638 – può anche consistere nell’essersi il lavoratore dovuto recare presso il proprio medico curante per la verifica dell’andamento della malattia o da altro medico per altre ragioni, a condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l’indifferibilità di tale visita, allo scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute (nella fattispecie, è stata ritenuta giustificata l’assenza del lavoratore recatosi dal medico curante perché afflitto da un forte mal di denti) (Cass. 10/12/98 n. 12458, pres. De Tommaso, est. Eula) |
| E’ risarcibile il danno derivato al dipendente da un comportamento illegittimo e persecutorio del datore di lavoro, consistito nella richiesta a più riprese, all'Inps dell'effettuazione di visite mediche domiciliari di controllo dello stato di malattia del lavoratore, attestato dal certificato del medico curante, nonostante la malattia fosse stata già accertata dai controlli precedenti. Nella specie il S. C. ha confermato la sentenza d'appello secondo la quale il comportamento del datore di lavoro aveva causato un aggravamento della malattia del lavoratore tale da portare ad una invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro, riformandola, tuttavia per quanto attiene alla determinazione del risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale derivante dalla ridotta capacità di lavoro (Cass. sez. lav. 19 gennaio 1999, n. 475 - Pres. Sommella - Est. Miani Canevari - PM. Buonajuto) |